Art. 14.
(Sanzioni).

      1. Il titolare dell'impresa che inizia l'attività di commercializzazione di fitoterapici senza munirsi dell'autorizzazione prevista dagli articoli 4 e 5 è punito con l'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da euro 40.000 a euro 2.000.000.
      2. Chiunque importa o immette sul mercato fitoterapici in violazione delle disposizioni previste dagli articoli 7 e 8 è punito con l'arresto da uno a tre mesi, con

 

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l'ammenda da euro 20.000 a euro 1.000.000 e con la confisca e la distruzione dei prodotti in questione.
      3. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 5, comma 6, si applicano la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 20.000 a euro 2.000.000 e il sequestro e la distruzione del prodotto in questione.
      4. Il Ministero della salute esercita la vigilanza al fine di prevenire, evidenziare, reprimere e punire eventuali reati di esercizio abusivo della professione di medico o di farmacista relativamente alla distribuzione, al commercio, alla prescrizione e all'impiego di prodotti a base di sostanze di origine vegetale utilizzati a scopo preventivo e curativo.